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Statuti
I. Nome, sede e scopo
Art. 1 Nome
Sotto il nome di «Associazione Svizzera degli Ufficiali dello stato civile» (di seguito associazione) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile (CC).
Art. 2 Esistenza e sede
¹ L'associazione esiste dal 2 ottobre 1927.
² La sede si situa presso il servizio amministrativo.
Art. 3 Scopo e compiti principali
¹ Lo scopo ed i principali compiti dell'associazione sono:
a) promuovere il riconoscimento professionale delle persone attive nel settore dello stato civile;
b) tutelare e promuovere gli interessi professionali comuni;
c) organizzazione della formazione, dell'aggiornamento e degli esami professionali riconosciuti dalla Confederazione e di altri esami settoriali superiori;
d) collaborare in gruppi di lavoro e di progetti nel settore dello stato civile;
e) gestione di una pagina web;
f) fornire prodotti specifici del settore;
g) prendere posizione su progetti in vista dell'assunzione di decisioni nel settore specialistico;
h) curare la collegialità tra gli associati e le organizzazioni imparentate in Svizzera ed all'estero.
² L'associazione è politicamente e religiosamente neutrale.
II. Membri dell'associazione
Art. 4 Categorie
a) I membri aventi diritto di voto sono le persone che operano nel settore dello stato civile (membri attivi).
b) I membri non aventi diritto di voto sono le persone che sono state attive precedentemente nel settore dello stato civile (membri passivi).
c) I membri onorari sono le persone che si sono particolarmente distinte lavorando in seno all'associazione o nell'ambito dello stato civile. Esse hanno diritto di voto sempre e fintanto che sono attive nel settore dello stato civile.
Art. 5 Acquisto dello stato di membro
L'acquisto dello stato di membro si ottiene con l'ammissione quale membro in una associazione cantonale o regionale (membro collettivo) oppure con l'ammissione diretta in seno all'associazione (membro individuale).
Art. 6 Modalità d'ammissione
¹ La domanda d'ammissione di un'associazione cantonale o regionale è da inoltrare per iscritto al comitato unitamente ai suoi statuti ed alla lista dei suoi membri, rispettivamente dei membri del proprio comitato. Nella lista dei membri devono figurare separatamente le persone che sono attive nel settore dello stato civile (membri attivi) e le persone che sono state attive precedentemente nel campo dello stato civile (membri passivi).
² Le associazioni regionali e cantonali devono annunciare immediatamente al comitato tutte le modifiche dei loro statuti e, nel gennaio di ogni anno, inoltrare una lista aggiornata al 1. gennaio dei suoi membri e dei membri del proprio comitato. Nella lista dei membri devono figurare separatamente i membri attivi ed i membri passivi.
³ La domanda d'ammissione quale membro individuale (attivo o passivo) deve essere inoltrata per iscritto al comitato.
Art. 7 Perdita dello stato di membro
Lo stato di membro viene perso con lo scioglimento dell'associazione, dell'associazione cantonale o regionale per la quale è stato acquisito lo stato di membro, così come pure per morte, per dimissioni o per l'esclusione dall'associazione cantonale o regionale per la quale è stato acquisito lo stato di membro.
Art. 8 Modalità delle dimissioni
Le dimissioni di un'associazione cantonale o regionale e quella di un membro individuale dell'associazione possono essere inoltrate per la fine dell'anno civile, con un termine di disdetta di tre mesi.
Art. 9 Esclusione
I membri che agiscono in contrasto agli statuti o agli interessi dell'associazione, così come pure quelli che non ottemperano ai compiti dell'associazione, possono essere esclusi dall'associazione.
III. Organizzazione
Art. 10 Organi
L'associazione ha come organi:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato;
c) l'organo di revisione.
a) Assemblea generale
Art. 11 Compiti
¹ L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.
² l'Assemblea generale tratta i seguenti oggetti:
a) elezione del comitato;
b) elezione della presidenza;
c) nomina dell'organo di revisione;
d) approvazione del rapporto di gestione e dei conti come pure lo scarico del comitato;
e) approvazione dei preventivi e determinazione della quota dei membri;
f) ammissione di una associazione cantonale o regionale;
g) nomina dei membri onorari su proposta del comitato;
h) decisione sulle istanze inoltrate, per iscritto ed almeno tre mesi prima dell'assemblea generale, da associazioni cantonali o regionali o da membri individuali;
i) revisione degli statuti;
j) adesione ad organizzazioni internazionali che si occupano della materia specialistica, rispettivamente uscita da queste organizzazioni.
Art. 12 Convocazione
¹ L'assemblea generale si riunisce di regola una volta all'anno, ma almeno ogni due anni. Essa è convocata per iscritto o per E-Mail almeno 4 settimane prima.
² Una assemblea generale straordinaria può essere convocata se un quinto dei membri con diritto di voto lo chiede inoltrando una richiesta scritta con l'indicazione degli oggetti da trattare.
³ Il comitato può convocare una assemblea generale straordinaria.
Art. 13 Direzione
L'assemblea generale è diretta dalla presidenza o da un altro membro del comitato.
Art. 14 Elezioni e votazioni
¹ Ogni assemblea generale convocata regolarmente può deliberare.
² Le elezioni e le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo nel caso in cui almeno il 20% dei membri presenti e aventi diritto di voto chiedano l'elezione o il voto a scrutinio segreto.
³ Le schede bianche e le schede nulle non sono prese in considerazione per la determinazione della maggioranza dei voti.
4 Le elezioni si decidono con la maggioranza assoluta al primo turno e con la maggioranza relativa al secondo turno.
5 In caso di parità di voti la decisione viene presa dalla persona che presiede l'assemblea generale.
b) Comitato
Art. 15 Composizione e durata del mandato
¹ Il comitato si compone di 5 a 7 membri. Le differenti regioni del Paese e le lingue nazionali devono, se possibile, essere rappresentate in modo adeguato. Sono eleggibili solo le persone che sono attive nel settore dello stato civile.
² I membri del comitato sono eletti per la durata di quattro anni. La rielezione è possibile.
³ Il mandato inizia il giorno dell'assemblea generale.
4 Il comitato si autocostituisce.
Art. 16 Compiti
¹ Il comitato si occupa di tutti gli oggetti che non sono esplicitamente affidati ad altri organi dell'associazione.
² Il comitato può affidare compiti a terzi.
³ Il comitato fissa il luogo, la data e la durata dell'assemblea generale. Esso può invitare persone che non fanno parte dell'associazione e collegare l'assemblea generale ad una sessione di interesse professionale.
4 Il comitato decide dell'ammissione e dell'esclusione dei membri.
5 Il comitato designa i rappresentanti dell'associazione in seno agli organi delle organizzazioni professionali internazionali.
Art. 17 Sedute
¹ Il comitato si riunisce ogni qualvolta che la presidenza lo reputa necessario, oppure quando due dei suoi membri lo richiedono.
² Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
³ In caso di parità di voto la decisione spetta alla persona che presiede il comitato.
4 Il comitato può costituire commissioni speciali ed avvalersi di esperti.
Art. 18 Diritto di firma
Il comitato regola il diritto di firma.
c) Contabilità e organi di revisione
Art. 19 Quota annuale
¹ La quota annuale dei membri aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 4 let. a è stabilita dall'assemblea generale.
² I membri passivi dell'associazione ai sensi dell'art. 4 let. b non pagano alcuna quota annuale.
³ I membri onorari dell'associazione ai sensi dell'art. 4 let. c non pagano alcuna quota annuale.
Art. 20 Responsabilità
¹ I debiti sono garantiti unicamente dal capitale dell'associazione. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.
² I membri dimissionari non hanno alcun diritto sul capitale dell'associazione.
Art. 21 Competenze finanziarie
Per far fronte a spese eccezionali, il comitato dispone di una competenza finanziaria di fr. 10`000.00. Sono esclusi da questo limite i mezzi per gli scopi specifici.
Art. 22 Contabilità
L'associazione tiene una contabilità. L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.
Art. 23 Incasso delle quote annuali
¹ Di regola le quote annuali sono riscosse nel primo semestre dell'anno.
² I membri che entrano a far parte dell'associazione solo nella seconda metà dell'anno, pagano metà della quota annuale.
Art. 24 Organo di revisione
L'organo di revisione è nominato per una durata di quattro anni. La rielezione è possibile.
IV. Disposizioni finali
Art. 25 Scioglimento
Per la decisione di scioglimento dell'associazione occorre l'accordo di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti all'assemblea generale.
Art. 26 Capitale dell'associazione
In caso di scioglimento dell'associazione il capitale rimanente dell'associazione viene devoluto ad una istituzione pubblica o ad una istituzione con uno scopo di pubblica utilità con sede in Svizzera, esonerate dal pagamento delle imposte.
Art. 27 Entrata in vigore
I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea generale. Essi sostituiscono quelli del 15 giugno 1979.
Le revisioni parziali che sono state approvate in occasione dell'assemblea dei delegati dell'11 maggio 2001 a Sciaffusa, così come quelle delle assemblee generali del 22 maggio 2006 a Engelberg OW, del 6 giugno 2008 a Sion VS, del 7 maggio 2009 a Locarno TI e del 10 giugno 2010 a Braunwald GL sono state considerate nella presente revisione. Gli statuti revisionati entrano immediatamente in vigore.
Questi statuti sono stati modificati in occasione dell'assemblea generale del 13 maggio 2011 a Neuchâtel.
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE
Il Presidente: La Vicepresidente:
Roland Peterhans Karin Banderet |