L'art. 160 cpv. 2 e 3 CC è del seguente tenore:
2. La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale. Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2).
3. Se il cognome prima della celebrazione del matrimonio era già un siffatto doppio cognome, il cognome coniugale può essere preceduto solo dal primo di questi due cognomi.
Una minoranza (Leutenegger Oberholzer, Daguet, von Graffenried, Jositsch, Thanei, Vischer, Wyss Brigit) propone di rimandare l'oggetto alla Commissione con il mandato di elaborare una revisione del diritto del nome e del diritto di cittadinanza. Devono essere presi in considerazione i seguenti punti:
- la disparità tra coniugi nel diritto di cittadinanza deve essere soppressa.
- la disparità tra uomo e donna nel caso di genitori non coniugati deve essere soppressa.
- la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie omosessuali registrate deve essere
garantita.
- anche le coppie coniugate devono avere la possibilità di mantenere il cognome da celibe o
nubile o quello valido fino al matrimonio.
Il Consiglio federale, il 14 ottobre 2009, ha comunicato che rinuncia ad una presa di posizione. Una cosa è sicura: il cuore degli ufficiali dello stato civile svizzeri batte per la minoranza della Commissione. |