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La decisione, in lingua francese, si pronuncia sull'art. 98 capoverso 4 CC e sulle connesse disposizioni riguardanti il diritto in materia di stranieri e d'asilo. Le autorità di migrazione sono tenute ad accogliere favorevolmente una domanda di residenza in vista di un matrimonio se i presupposti per il rilascio di un permesso dopo il matrimonio sono adempiuti con evidenza e non sussistono indizi di abuso riguardo alle disposizioni sul ricongiungimento familiare. L' UFSC, in data 9 dicembre 2011, comunica in forma riassuntiva quanto segue: le pertinenti disposizioni del CC, dell'OSC e le direttive non violano il diritto di matrimonio e sono da applicare come fatto finora.
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